In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
DOMENICA 05 MAGGIO 2024
Notizie flash
Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
Fcde con spalmatura del disavanzo

Uno degli emendamenti al decreto Milleproroghe prova ad affrontare in modo strutturale la questione del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto senza metodo semplificato spalmando il disavanzo.
 

Come noto, fino al 2018, in alternativa al metodo ordinario per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità disciplinato dall'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, è stato possibile applicare il c.d. metodo semplificato che consente di determinare l'accantonamento sommando, a quello del rendiconto dell'esercizio precedente, lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal modo, gli enti che a preventivo hanno accantonato meno del 100% hanno potuto evitare di dover recuperare il gap a consuntivo. Tale facoltà non potrà più essere esercitata, con il rischio di scaricare sul risultato di amministrazione tutte le quote non accantonate finora. E, a fronte della richiesta di una proroga, il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente, a seguito del cambio di metodologia, in sede di approvazione del rendiconto 2019, in 15 anni. Le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione della deliberazione è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

Un altro importante emendamento al D.L. n. 162/2019 riguarda le sterilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità alla luce della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale e, in tal caso, la nuova norma dispone che il disavanzo emergente può essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, d'importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Fondo anticipazioni liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità, la Corte dei conti anticipa il Milleproroghe"

"Un salvagente ai bilanci locali"

"FCDE a rendiconto senza metodo semplificato, ma con spalmatura del disavanzo"

"Un salvagente graduale sulle anticipazioni di liquidità"

"Contabilità, tributi, personale: raffica di novità per gli enti"

"Doppio correttivo ai conti locali"

"Divieto di utilizzare le anticipazioni per modificare il risultato di amministrazione"

"Anticipazioni senza trucchi"

 

 
Fonte: Italia Oggi n. 43 del 21/02/2020 pag. 34
Autore: Matteo Barbero
 
Notizie flash
Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 
 
Documento stampato dal sito internet www.paweb.it
Armonizzazione Contabile
Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it
Armonizzazione Contabile
Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890